E’ stato pubblicato in Gazzetta Il nuovo Decreto Sicurezza (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23) che introduce una stretta senza precedenti sul possesso e la vendita di coltelli.
ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ:
1. La “Soglia dei 5 cm” per i pieghevoli
Questa è la modifica più discussa (nuovo Art. 4-bis Legge 110/75). Viene introdotto un regime molto severo per i coltelli che presentano contemporaneamente queste caratteristiche:
Lama pieghevole pari o superiore a 5 cm. Punta acuta. Meccanismo di blocco della lama, apertura assistita o apertura a una sola mano.
Cosa cambia: Per questi strumenti (che includono molti coltellini da lavoro, multiuso tipo Leatherman o modelli da escursionismo) il porto fuori casa è ora punito con la reclusione da 1 a 3 anni e multe fino a 10.000€. La norma è molto rigida perché, a differenza del passato, riduce drasticamente i margini di tolleranza per strumenti considerati ora “armi improprie pericolose”.
2. Lame superiori a 8 cm
Per gli altri strumenti da punta e taglio (come quelli a lama fissa) con lunghezza superiore a 8 cm, il porto senza giustificato motivo è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Nota bene: Il “giustificato motivo” (es. caccia, pesca, uso professionale documentabile) resta valido, ma le sanzioni penali sono state inasprite.
3. Divieto assoluto ai minori
È vietato vendere o regalare qualsiasi tipo di coltello ai minori di 18 anni.
Sanzioni per i negozianti: Multe da 500 a 3.000€ e rischio di chiusura dell’attività fino a 15 giorni.
Responsabilità dei genitori: Se un minore viene trovato in possesso di un coltello, i genitori rischiano una sanzione amministrativa da 200 a 1.000€.
Trasporta i tuoi strumenti da taglio sempre nel bagagliaio, chiusi in una custodia per dimostrare che non ne stai facendo un “porto” ma un semplice “trasporto” per finalità lecite.
